Trasparenza Gestione Rifiuti

In questa sezione sono contenute le informazioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati come previsto dalla deliberazione ARERA n.444/2019

GESTORE TARIFFE E RAPPORTO CON GLI UTENTI
  • Comune di Millesimo – Ufficio Tributi
  • Piazza Italia, 2 - 17017 Millesimo (SV)
  • Contatti e Orari: Ufficio Tributi
GESTORE ATTIVITA’ DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI – SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE
  • Servizi Ambientali Territoriali S.p.a. (SAT)
  • Via Tommaseo, 44 - 17047 Vado Ligure (SV)
  • Contatti e Orari
  • Numero Verde: 800.966.156
  • Mattino: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00
  • Pomeriggio: lunedì, martedì, giovedì dalle 14.30 alle 17.00 – venerdì dalle 14.30 alle 16.00
  • Email: info@satservizi.org
  • Pec: satservizi@legalmail.it

Per l’invio di reclami compilare il seguente modulo ed inviarlo all’indirizzo tributi@comune.millesimo.sv.it

Scarica il modulo qui

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani avviene attraverso appositi cassonetti stradali.

Consulta il seguente link Opuscolo SAT - Comune di Millesimo

Attualmente non sono previste campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani.

Anno Popolazione RD (t) Tot. RU (t) RD (%) RD Pro Capite (kg/ab.*anno) RU pro capite (kg/ab.*anno)
2021 ... ... ... ... ... ...
2020 3.224 1.188,269 1.709.959 69.49 368.57 530,38
2019 3.264 1.318,450 1.797,250 73,36 403,94 550,63

Per prendere visione del calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio strade si invita a consultare il seguente link:

UTENZE DOMESTICHE – ABITAZIONE DI 100 MQ CON TRE COMPONENTI

  • Per un’abitazione di 100mq il totale dovuto, considerando l’addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 267,54 calcolato applicando:
  • Tariffa fissa: € 1,023
  • Tariffa variabile: € 1,525
  • Quota fissa: € 1,023 * 100= €102,30
  • Quota variabile: € 1,525 * 100=152,50
  • Totale imposta: € 102,30 + € 152,50=€ 254,80
  • Totale: € 254,80+ 5 % = € 267,54

UTENZE NON DOMESTICHE – UFFICI E AGENZIE

  • Per un ufficio di 100mq il totale dovuto, considerando l’addizionale provinciale pari al 4% e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 353,85, calcolato applicando:
  • Tariffa fissa: € 1,532
  • Tariffa variabile: € 2,695
  • Quota fissa: €1,532* 100= € 153,20
  • Quota variabile: € 2,695 * 100= € 269,50
  • Totale imposta: € 153,20+ € 269,50= € 422,70
  • Totale: € 422,70 + 5 % = € 443,84

TARIFFE VIGENTI

VARIABILI

  • Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nella sezione precedente.
  • Variabili Utenze Domestiche
  • La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.
  • La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
  • Variabili Utenze non Domestiche
  • La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
  • La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

RIDUZIONI

  • Sono attualmente previste le seguenti riduzioni:
  • Utenze Domestiche
  • Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico la tariffa è ridotta di una somma stabilita annualmente dall’amministrazione comunale L’applicazione della riduzione è preceduta da apposita richiesta contenente l’impegno del contribuente sia alla pratica del compostaggio domestico in modo continuativo sia ad assicurare l’accesso del personale incaricato alla verifica delle modalità e/o della qualità della sua produzione. Il contribuente sarà inoltre tenuto a dimostrare di avere a disposizione, nell’ambito del territorio comunale, un orto, un giardino o un’area verde in cui utilizzare in modo diretto il compost prodotto, avente una superficie di almeno 10 metri quadrati per abitante del nucleo familiare. La tariffa del tributo è ridotta, sia nella quota fissa sia nella quota variabile, del 10% nell’ipotesi di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune.
  • Utenze non Domestiche
  • La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:
  • - l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare;
  • - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
  • Per la specifica disciplina e le modalità di accesso a tali riduzioni si rimanda a quanto disposto dagli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, e 25, del vigente Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) consultabile nell’apposita sezione “REGOLAMENTO TARI”.

IMPOSTE APPLICABILI

  • Il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) è un tributo istituito dal Legislatore a fronte dell’esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo. Esso trova spazio nell’avviso di pagamento trasmesso dal Comune ed è calcolato nella misura del 5% dell’importo complessivamente dovuto a titolo di TARI. L’ art. 1 co. 666 della Legge 147/2013 ha confermato l’applicazione del tributo ex art. 19 D.lgs. 504/1992 anche in vigenza di TARI.

  • In deroga all’art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

  • In base a quanto disposto dalla delibera di consiglio Comunale n. 15 del 31 maggio 2022 le scadenze della tassa rifiuti per il 2022 sono:
  • Primo acconto: scadenza 15 ottobre 2022
  • Saldo: scadenza 30 novembre 2022

  • In caso di ritardato od omesso pagamento si rinvia a quanto disposto dall’art. 34 del vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), rubricato Sanzioni e Interessi.
  • È ammesso il ravvedimento operoso che è disciplinato dall’ art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

  • L’Autorità prevede la presenza di una sezione che espliciti le modalità per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza, rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, laddove essi si verifichino. Dovrà pertanto essere inserito in tale sezione il Modulo di richiesta di rettifica degli importi, così come disposto al comma 1, art. 17, del TQRIF, la cui predisposizione è già prevista nell’ambito dell’incarico affidatoci e di cui vi provvederemo a trasmetterVi copia nelle prossime settimane

  • Al momento non sono previste particolari comunicazioni agli utenti da parte di ARERA

  • Per il servizio di pronto intervento, contattare il gestore dell’attività di raccolta e trasporto rifiuti – spazzamento e lavaggio strade ai seguenti recapiti: recapiti del gestore per il servizio di pronto intervento

  • Considerato quanto disposto con Deliberazione 15/2022 in relazione alla regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, preso atto dello schema regolatorio asimmetrico e graduale predisposto da ARERA nella suddetta Deliberazione, il Comune, in veste di Ente territorialmente competente, ha individuato, come indicato dall’art. 3, comma 1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il posizionamento della gestione nella schema regolatorio 1, sulla base del livello qualitativo di partenza e in ragione delle prestazioni previste dalla Carta della qualità vigente.

  • Avendo l’Ente territorialmente competente optato per lo schema regolatorio I di cui sopra, il Comune non è soggetto, secondo quando disposto da ARERA, rispettivamente al secondo e terzo comma, art. 3 del TQRIF, a standard di qualità generale ma esclusivamente a obblighi di servizio di cui all’APPENDICE 1 del TQRIF.

  • Per informazioni riguardanti i corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche, si rinvia alla precedente sezione INFORMAZIONI IN MERITO ALLE REGOLE DI CALCOLO DELLA TARIFFA, ALLE VARIABILI, ALLE RIDUZIONI E ALLE IMPOSTE APPLICABILI.
  • La tariffa media applicata alle utenze domestiche abitative nel Comune di Millesimo, ipotizzando un’abitazione di 100 mq, è risultante dalla media delle tariffe TARI (TARI fissa e TARI variabile) di ogni fascia, e corrisponde a 258,67 €.

  • Sezione in fase di aggiornamento

  • I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
  • Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, posta elettronica o PEC.
  • Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
  • Di seguito è possibile scaricare la modulistica per la dichiarazione di apertura, di variazione e di cessazione dell’utenza:
Titolo Allegato
Richiesta Rettifica Importi Visualizza
Richiesta Informazioni Visualizza
Dichiarazione Variazione - Cessazione Visualizza
Apertura Utenza Domestica Visualizza
Apertura Utenza non Domestica Visualizza

Modulistica

Titolo Allegato
Richiesta Rettifica Importi Visualizza
Richiesta Informazioni Visualizza
Dichiarazione Variazione - Cessazione Visualizza
Apertura Utenza Domestica Visualizza
Apertura Utenza non Domestica Visualizza
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